Le spese straordinarie per i figli rappresentano da sempre una questione particolarmente delicata, perché lasciano spazio a interpretazioni diverse e, spesso, a contrasti tra genitori separati o divorziati. Proprio per limitare queste difficoltà, il Tribunale di Palermo ha aggiornato il proprio protocollo in materia, con l’obiettivo di offrire criteri più chiari e completi ed evitare nuove controversie.
Negli ultimi tempi il tema è tornato spesso al centro dell’attenzione, anche perché continua a essere una delle principali cause di conflitto tra ex coniugi o ex partner. È una situazione quasi inevitabile: da un lato, il genitore che versa l’assegno di mantenimento tende a ritenere che in quella somma debbano rientrare il maggior numero possibile di spese relative ai figli; dall’altro, chi affronta concretamente determinate uscite ritiene di doverle condividere con l’altro genitore.
Non di rado, queste divergenze finiscono persino davanti al giudice, con il risultato che i costi della lite possono diventare superiori alla stessa spesa sostenuta per il figlio, senza contare il dispendio di tempo ed energie.
Per cercare di prevenire simili situazioni, diversi Tribunali italiani hanno predisposto appositi protocolli, nei quali vengono distinte le spese comprese nell’assegno di mantenimento, cioè le cosiddette spese ordinarie, da quelle escluse dall’assegno e dunque da ripartire a parte tra i genitori, vale a dire le spese straordinarie.
Anche il Tribunale di Palermo si era già dotato, anni fa, di un documento di questo tipo. Tuttavia, poiché con il passare del tempo cambiano anche le esigenze dei figli, il protocollo è stato aggiornato. Il nuovo testo è stato sottoscritto l’8 luglio dai Presidenti del Tribunale e del Consiglio dell’Ordine, insieme alle associazioni maggiormente rappresentative nel settore del diritto di famiglia.
Entrando più nel concreto, il nuovo protocollo considera spese ordinarie, e quindi comprese nell’assegno di mantenimento, anche quelle per l’estetista, il barbiere, le ricariche telefoniche e perfino il cinema.
Tra le spese straordinarie extra assegno rimborsabili anche senza un preventivo accordo tra i genitori rientrano invece, ad esempio, alcune spese scolastiche, quelle relative al motorino – purché il suo acquisto sia stato concordato da entrambi – nonché le spese per occhiali, lenti a contatto e persino i regali di compleanno per gli amici. Tali esborsi saranno ripartiti tra i genitori in misura uguale oppure in proporzioni differenti, a seconda delle rispettive capacità economiche.
Vi sono poi le spese straordinarie rimborsabili soltanto previo accordo preventivo di entrambi i genitori. In questa categoria rientrano, in linea generale, le visite e le cure mediche presso strutture private, come quelle dal dentista, dall’ortodontista o dall’oculista, così come i percorsi di psicoterapia. Lo stesso vale per le spese della scuola guida o per l’organizzazione di feste per i figli.
Il protocollo disciplina anche il caso, piuttosto frequente, in cui un genitore intenda far seguire il figlio da uno specialista privato. In tale ipotesi, egli deve informare l’altro genitore allegando il relativo preventivo, con un preavviso di almeno sette giorni. L’altro genitore, entro lo stesso termine, può proporre un preventivo alternativo meno oneroso. Se non lo fa, il suo silenzio viene considerato come consenso, con conseguente obbligo di contribuire alla spesa.
Se, nonostante la proposta di un preventivo più conveniente, il primo genitore decide comunque di rivolgersi al professionista inizialmente scelto, l’altro sarà tenuto a rimborsare la propria quota solo nei limiti dell’importo previsto dal preventivo alternativo.
Per quanto riguarda, invece, le gite scolastiche o sportive con pernottamento, il protocollo prevede che uno dei genitori debba inoltrare una richiesta scritta all’altro, il quale dovrà esprimersi entro venti giorni. Un eventuale dissenso dovrà essere motivato, mentre il mancato riscontro equivarrà ad assenso.
Naturalmente, il protocollo contiene molte altre ipotesi e una casistica ben più ampia di quella qui riassunta. Per questo motivo, per una consultazione completa, è sempre opportuno leggere il testo integrale del documento.